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Ordinanza — n. 29404/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29404/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29404/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC WALTER nato a SEGRATE il 10/09/1992 BRAIDIC VALENTINA LAILA nato a SEGRATE il 11/03/1994 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29404/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 9 novembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 17 maggio 202t, nei confronti di Walter Bradic e Valentina Laila Bradic, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt.110 e 648 cod. pen. Considerato che entrambi i ricorsi presentati„ con distinti atti, dal difensore degli imputati, con i quali si contesta la dichiarazione di inammissibilità degli appelli per difetto di specificità, sono manifestamente infondati.

Parole chiave

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eccezione di illegalità ricettazione guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente contravvenzione alla legge sugli stranieri inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Ritenuto che la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC WALTER nato a SEGRATE il 10/09/1992 BRAIDIC VALENTINA LAILA nato a SEGRATE il 11/03/1994 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 9 novembre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 17 maggio 202t, nei confronti di Walter Bradic e Valentina Laila Bradic, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt.110 e 648 cod. pen. Considerato che entrambi i ricorsi presentati„ con distinti atti, dal difensore degli imputati, con i quali si contesta la dichiarazione di inammissibilità degli appelli per difetto di specificità, sono manifestamente infondati.

Ritenuto che la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità ovvero quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). La Corte di merito, con motivazione adeguata e priva di illogicità, ha evidenziato l'assoluta genericità dei motivi di appello, la mancata indicazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento delle doglianze ed il mancato confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice, senzueraltro addivenire ad una valutazione in ordine all'infondatezza dell'appello né/una confutazione nel merito dei motivi addotti dagli appellanti. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2