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Ordinanza — n. 29400/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29400/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/02/1990 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE. APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 3 Febbraio 2016, nei confronti di Giuseppe Campanella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato clepenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto volte ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 647 cod. pen; Ordinanza — n. 29400/2023 — snpen · Corte di Cassazione: APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 3 Febbraio 2016, nei confronti di Giuseppe Campanella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato clepenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto volte ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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appropriazione semplice ricettazione appropriazione indebita e appropriazione di poca entità fine di indebito profitto cosa smarrita o sottratta sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 3 Febbraio 2016, nei confronti di Giuseppe Campanella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 647 cod. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato clepenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/02/1990 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE. APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 3 Febbraio 2016, nei confronti di Giuseppe Campanella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato clepenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto volte ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pag. 3 in ordine al rinvenimento dei beni di provenienza delittuosa nella cassettiera della camera da letto dell'imputato ed in ordine all'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dal ricorrente). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,