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Ordinanza — n. 29399/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding subjective element and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and obstruction of justice. The appellant argued for a lack of subjective intent and proper recidivism exclusion, but the court found these arguments merely repetitive and legally unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The appeal must be specific; generic arguments regarding subjective intent or recidivism that merely repeat lower court reasoning without new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds subjective element of crime recidivism assessment Court of Cassazione contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite commercio ambulante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSOUNE MOHAMED (CUI 0374NKV) nato il 05/12/1964 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22 novembre 2021, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Livorno, emessa in data 19 ottobre 2017, ha condannato Mohamed Hassoune, alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 150,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.474 cod. pen. è privo di concreta specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (vedi pagg. 3 e 6 in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in considerazione della natura e della quantità dei beni in sequestro, del comportamento tenuto dall'imputato all'arrivo degli operanti e dell'inattendibilità della generica versione difensiva).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la mancata esclusione della recidiva è aspecifico. L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla reiterata commissione di reati da parte dell'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.P4,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il