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Ordinanza — n. 29395/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific legal grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a mitigated sentencing scenario under Article 648 of the Penal Code, but the court found the grounds generic and lacking precise references to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 648 c.p. The appeal must be specific regarding the legal grounds and reference the specific parts of the contested decision; generic arguments without precise identification of the legal issues render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirements Article 581 c.p.p. mitigated sentencing generic grounds court costs Cassa delle ammende ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
ed in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (vedi pagg.
Art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod.
art. 581 cod. proc. pen
ed in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOSTOL STEFAN nato il 18/09/1979 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 25 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, emessa in data 5 giugno 201!., ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione e condannato Stefan Apostol alla pena di anni 1 e mesi 4 di ab,ekuti reclusione ed euro 1.333,00 in relazione al reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. ed in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (vedi pagg. 3 e 4), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 ma