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Ordinanza — n. 29390/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and specific, rejecting claims of improper robbery and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding robbery due to the victim's immediate surrender and failed to grant general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and lacking specific factual rebuttal, citing the requirement for detailed arguments under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding sentencing or lack of mitigating factors without concrete factual refutation of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure robbery conviction mitigating circumstances court costs specificity requirement rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono generici ed aspecifici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTI FRANCESCO nato a CASERTA il 22/01/1997 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 28 gennaio 2022,, ha condannato Francesco Giannetti in relazione al reato continuato di rapina e lesioni. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria; secondo la difesa l'imputato, in considerazione dell'immediato comportamento arrendevole del De Luca, non avrebbe posto in essere condotte violente per vincere la resistenza della persona offesa ma piuttosto a causa di un pregresso diverbio avvenuto tra il De Luca ed un amico del Giannetti.

Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è aspecifico. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e privo, di illogicità, ha ritenuto che il GIANNETTI, dopo essersi impossessato della banconota c:on una condotta di tipo minaccioso,aggrediva la persona offesa con pugni e schiaffi per assicurarsi il mantenimento del possesso della refurtiva (pag. 3 e 4).

Deve essere ribadito che l'antecedente psichico dell'azione -il cd. movente- deve esser -e distinto dal dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto, sussistendo, quindi, il reato di rapina qualora il soggetto attivo, anche se mosso da un diverso iniziale proponimento, come sostenuto dalla difesa nel caso di specie, si impossessi mediante violenza di un bene altrui col proposito di appropriarsene in modo definitivo così da procurarsi un ingiusto profitto. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.

Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono generici ed aspecifici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, infatti, si è limitato a sostenere una generica incongruità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello (vedi pag. 4 in ordine alla gravità dei fatti contestati, ai plurimi precedenti dell'imputato ed all'assenza di elementi individualizzanti in favore del GIANNETTI) e senza qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena irrogata nei suoi confronti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così