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Ordinanza — n. 29388/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29388/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGREZZA FILIPPO nato a SENIGALLIA il 11/1.0/1979 avverso la sentenza del 1.2/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 12 settembre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, pronunciata in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di truffa e condannato Filippo Allegrezza alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 in relazione al reato di ricettazione; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 640 e 648 cod. pen., 530 e 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi dei reati di ricettazione e truffa, è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. osservato, infatti, che i giudici dell'appello hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29388/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 e 648 cod. pen., 530 e 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi dei reati di ricettazione e truffa, è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. osservato, infatti, che i giudici dell'appello hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa elementi di verosimiglianza cognizione del ricorso per cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione allegazioni inverosimili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGREZZA FILIPPO nato a SENIGALLIA il 11/1.0/1979 avverso la sentenza del 1.2/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 12 settembre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, pronunciata in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di truffa e condannato Filippo Allegrezza alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 in relazione al reato di ricettazione; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 640 e 648 cod. pen., 530 e 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi dei reati di ricettazione e truffa, è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. osservato, infatti, che i giudici dell'appello hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713;

Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede, senza il necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata in ordine all'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato al fine di trarre in inganno la persona offesa ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,