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Ordinanza — n. 29387/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29387/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEFTER MARIA IOLANDA nato il 28/09/1982 MICALE ALESSANDRA nato a ROMA il 19/04/1988 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 3 luglio 2020, nei confronti di Mara Jolanda Lefter e Alessandra Micale, ha rideterminato la pena irrogata nei confronti della Lefter, previo riconoscimento della continuazione tra il reato di ricettazione oggetto di giudizio ed i reati già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di Appello in data 5 maggio 2016. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambe le imputate, con il quale si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla mancanza di prova dell'elemento psicologico, è dedotto per motivi non consentiti e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; le ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), si limitano, infatti, a dedurre vizi della motivazione con affermazioni generiche, in punto di fatto e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29387/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambe le imputate, con il quale si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla mancanza di prova dell'elemento psicologico, è dedotto per motivi non consentiti e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; le ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), si limitano, infatti, a dedurre vizi della motivazione con affermazioni generiche, in punto di fatto e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena criminalità persistente revoca della sospensione condizionale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEFTER MARIA IOLANDA nato il 28/09/1982 MICALE ALESSANDRA nato a ROMA il 19/04/1988 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 3 luglio 2020, nei confronti di Mara Jolanda Lefter e Alessandra Micale, ha rideterminato la pena irrogata nei confronti della Lefter, previo riconoscimento della continuazione tra il reato di ricettazione oggetto di giudizio ed i reati già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di Appello in data 5 maggio 2016. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambe le imputate, con il quale si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla mancanza di prova dell'elemento psicologico, è dedotto per motivi non consentiti e privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; le ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), si limitano, infatti, a dedurre vizi della motivazione con affermazioni generiche, in punto di fatto e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2