Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical link between arguments and lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessio Vitrano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for fraud under Article 640 of the Penal Code, arguing the facts did not constitute fraud but rather fraudulent insolvency. The appellate court correctly identified the fraudulent conduct involving highway toll evasion and the appellant's malicious intent, while the Supreme Court noted the lower courts' reasoning was logical and sufficient regarding mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack a critical link with the reasoning of the lower court, and the appellate judgment is free from logical errors and conforms to established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITRANO ALESSIO nato a NAPOLI il 04/07/1992 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DHRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cassino, pronunciata in data 11 settembre 2018, nei confronti di Alessio Vitrano, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con i quali il ricorrente lamenta l'insussistenza degli elementi del reato di truffa e la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di insolvenza fraudolenta sono aspecifici in quanto privi di nesso critico con il percorso iargomentativo delle sentenze di merito.
Rilevato che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme agli orientamenti giurisprudenziali sul punto, hanno ritenuto che l'imputato abbia commesso il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e non il reato di insolvenza fraudolenta in considerazione della natura delle condotte poste in essere -mancato pagamento pedaggio autostradale mediante artifici e raggiri consistiti nell'accodarsi alla macchina che la precedeva- (vedi Sez. 2, S n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150 - 01Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01) e della malafede manifestata dall'imputato in occasione delle plurime condotte truffaldine (vedi pag. 3 della sentenza di appello).
Osservato che l'ultima censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspec:ifica. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata). Deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv.
Agostino Innposimato a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacc:hettino, Rv. 283886 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C