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Ordinanza — n. 29289/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29289/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFFATIGATO AGOSTINO nato a PALERMO il 12/05/1960 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOrL- I a to avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Agostino Affatigato - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 269, comma 1, d.lgs. 152/2006 - dall'Avvocato Filippo Guagliardo, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29289/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 269, comma 1, d.lgs. 152/2006 - dall'Avvocato Filippo Guagliardo, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative ricorso per cassazione motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
152/2006 - dall'Avvocato Filippo Guagliardo, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFFATIGATO AGOSTINO nato a PALERMO il 12/05/1960 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOrL- I a to avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Agostino Affatigato - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 269, comma 1, d.lgs. 152/2006 - dall'Avvocato Filippo Guagliardo, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Rilevato che per giurisprudenza consolidata "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;

Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023