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Ordinanza — n. 29288/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29288/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29288/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO GIOVANNI nato a POMIGLIANO D'ARCO il 08/10/1966 avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Napolitano - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 64 D.L. 81/2008 - dall'Avvocato Angela Gambardella, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29288/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 64 D.L. 81/2008 - dall'Avvocato Angela Gambardella, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale indennità del difensore d'ufficio azione costitutiva modificazione delle conclusioni ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
81/2008 - dall'Avvocato Angela Gambardella, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO GIOVANNI nato a POMIGLIANO D'ARCO il 08/10/1966 avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Napolitano - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 64 D.L. 81/2008 - dall'Avvocato Angela Gambardella, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'atto di appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Osservato, infatti, che per giurisprudenza consolidata "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il Pres