Ordinanza — n. 29283/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO LUIGI nato a POMPEI il 06/06/1982 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Luigi Vitello - dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 - con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e corretto esame delle doglianze difensive, avendo la Corte d'appello adeguatamente giustificato la conferma del diniego di tale beneficio attraverso la sottolineatura della non incensuratezza dell'imputato, dell'entità degli importi evasi e dell'assenza di ulteriori elementi valorizzabili a tal fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO LUIGI nato a POMPEI il 06/06/1982 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Luigi Vitello - dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 - con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché lo stesso sia sorretto da sufficiente motivazione e corretto esame delle doglianze difensive, avendo la Corte d'appello adeguatamente giustificato la conferma del diniego di tale beneficio attraverso la sottolineatura della non incensuratezza dell'imputato, dell'entità degli importi evasi e dell'assenza di ulteriori elementi valorizzabili a tal fine.
Considerato che il secondo motivo, con il quale la difesa censura l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri e la violazione di legge in ordine all'applicazione della confisca su beni non esistenti al momento della sua adozione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha statuito che "in tema di confisca per equivalente, poiché il giudice è tenuto ad indicare solo l'importo complessivo del prezzo o del profitto del reato e non anche i beni da apprendere, l'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca" (Sez. 6, n. 33765 del 23/07/2015 Cc., Chisso, Rv. 265012).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 I