Ordinanza — n. 29276/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 11/12/1963 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE/ dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorrente Giuseppe D'Angelo - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, con la recidiva reiterata e specifica - lamenta la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e anche l'eccessività della pena, in riferimento a sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10 d.lgs. 74/2000, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10 d.lgs. 74/2000, con la recidiva reiterata e specifica - lamenta la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e anche l'eccessività della pena, in riferimento a sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 11/12/1963 avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE/ dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorrente Giuseppe D'Angelo - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, con la recidiva reiterata e specifica - lamenta la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e anche l'eccessività della pena, in riferimento a sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.
Considerato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dopo il 3/8/2017 al di fuori dei casi ora previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che ne consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Osservato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha posto a sostegno della sua impugnazione alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione, avendo censurato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena, che non è illegale, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il Preside