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Ordinanza — n. 29270/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints not allowed in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of mere factual grievances regarding the evaluation of evidence. The appellant argued that the lower court erred in finding the commercial operations fictitious based on specific invoices and tax declarations. The court rejected this, ruling that such arguments are strictly reserved for the trial phase and cannot be raised in a judgment of legality.

Regesto Legislator

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Art. 364-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in judgment of legality are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or re-evaluation of evidence, which are excluded from the scope of the review jurisdiction.

Parole chiave

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judgment of legality mere factual complaints re-evaluation of evidence inadmissible appeal criminal procedure code fatture fittizie contabilità commerciale responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 364-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 2 d.lgs. 74/2000
S.a.s.", del reato di cui all'art. 2 d.lgs.
art. 8 d.lgs. 74/2000
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca
Sez. 1 un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale
217266; conformi, Sez. 1 un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv.
Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli
231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv.
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIARINI MAELA nato a MANTOVA il 12/02/1974 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che Maela Miarini - imputata, nella qualità di legale rappresentante della società "Medacom di Miarini Maela & C. S.a.s.", del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 - con un unico motivo di ricorso censura la carenza e la contraddittorietà della motivazione, nella parte relativa all'affermazione della responsabilità per il reato a lei addebitato, per errata valutazione del compendio probatorio, quanto alla affermazione della inesistenza delle operazioni sottostanti le due fatture indicate nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2011, emesse dalla A.F.C.

S.r.l. nei confronti della Medacom amministrata dalla ricorrente. Considerato che tale motivo è, anzitutto, non consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con i quali il ricorso non si confronta in modo critico, in quanto la Corte di Appello di Brescia ha adeguatamente argomentato le ragioni fondanti la conferma della decisione di condanna dell'imputata, evidenziando gli elementi univocamente dimostrativi della fittizietà delle operazioni commerciali sottostanti le fatture utilizzate dalla ricorrente nelle dichiarazioni fiscali della società dalla stessa amministrata, costituiti dalla condanna dell'amministratore della società emittente, Alessandro Plebani, per il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, e dalla assoluta genericità dell'oggetto di tali fatture, oltre che dal rinvio delle stesse a un contratto (per sponsorizzazioni sportive), non allegato né esibito dalla ricorrente; la Corte territoriale ha anche considerato gli argomenti e le prove della difesa, ritenendo insufficienti a dimostrare l'effettività delle operazioni commerciali le fotografie di un furgone sulla cui carrozzeria era stato apposto il logo della Medacom, a causa della genericità di tale elemento di prova, e le copie degli assegni emessi a favore della emittente, per esservi prova del successivo prelievo di una somma corrispondente da retrocedere alla stessa Medacom.

Tali considerazioni, idonee a giustificare l'affermazione della fittizietà delle operazioni economiche sottostanti dette fatture e non manifestamente illogiche, sono state censurate dalla ricorrente esclusivamente sul piano dell'apprezzamento delle prove, di cui è stata proposta una rivisitazione e una riconsiderazione sul piano del merito, non consentite, in presenza di motivazione idonea e immune da illogicità manifeste, nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito delle censure alle quali è stato affidato.

Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. 1 un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;

Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,