Ordinanza — n. 29266/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAJ EL BAHRI BEL HASSAN nato il 06/10/1986 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato deve espiare meno di due anni, che egli è privo di permesso di soggiorno e che le sue condizioni di salute non sono ostative alla espulsione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Tribunale e che vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAJ EL BAHRI BEL HASSAN nato il 06/10/1986 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, ha osservato che il condannato deve espiare meno di due anni, che egli è privo di permesso di soggiorno e che le sue condizioni di salute non sono ostative alla espulsione;
Ritenuto, quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Tribunale e che vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno 20