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Ordinanza — n. 29265/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29265/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29265/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMDOUNI BILEL nato il 15/11/1989 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al ric:onoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Amdouni Bile!, sin dalla consumazione del primo reato (avvenuta il giorno 2 maggio 2013), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale tra di essi, della loro parziale differente natura, dei diversi luoghi di consumazione e delle diverse modalità esecutive degli stessi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29265/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al ric:onoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Amdouni Bile!, sin dalla consumazione del primo reato (avvenuta il giorno 2 maggio 2013), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale tra di essi, della loro parziale differente natura, dei diversi luoghi di consumazione e delle diverse modalità esecutive degli stessi.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale criminalità persistente ritardo ingiustificato dell'azione penale altri reati attività criminosa azione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMDOUNI BILEL nato il 15/11/1989 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al ric:onoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Amdouni Bile!, sin dalla consumazione del primo reato (avvenuta il giorno 2 maggio 2013), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale tra di essi, della loro parziale differente natura, dei diversi luoghi di consumazione e delle diverse modalità esecutive degli stessi.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di Favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugn