Ordinanza — n. 29262/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALIA PASQUALE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 12/10/1987 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova in favore di Pasquale Tana dando rilievo alla particolare gravità del reato commesso (tentato omicidio), al precedente penale per violazione della legge stupefacenti, alla mancanza di qualsiasi tipo di risarcimento ed al non completo processo di revisione critica da parte del condannato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova in favore di Pasquale Tana dando rilievo alla particolare gravità del reato commesso (tentato omicidio), al precedente penale per violazione della legge stupefacenti, alla mancanza di qualsiasi tipo di risarcimento ed al non completo processo di revisione critica da parte del condannato;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALIA PASQUALE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 12/10/1987 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova in favore di Pasquale Tana dando rilievo alla particolare gravità del reato commesso (tentato omicidio), al precedente penale per violazione della legge stupefacenti, alla mancanza di qualsiasi tipo di risarcimento ed al non completo processo di revisione critica da parte del condannato;
Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice a ciclo, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno