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Ordinanza — n. 29261/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29261/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ENRICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Enrico Martinelli, sin dalla consumazione del primo reato (associazione di stampo camorristico), avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di vari anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche l'omicidio di Antonio Bamundo da ritenersi, piuttosto, un fatto contingente, legato alla circostanza che la vittima era un informatore della DIA, fatto che non poteva essere naturalmente previsto dall'odierno ricorrente sin dal suo ingresso nel clan camorristico.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indagine per omicidio assassinio qualificato tentato omicidio omicidio passionale insidie alla vita chiusura dell'istruzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ENRICO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Enrico Martinelli, sin dalla consumazione del primo reato (associazione di stampo camorristico), avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di vari anni), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche l'omicidio di Antonio Bamundo da ritenersi, piuttosto, un fatto contingente, legato alla circostanza che la vittima era un informatore della DIA, fatto che non poteva essere naturalmente previsto dall'odierno ricorrente sin dal suo ingresso nel clan camorristico.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito a prescindere da quanto indicato, nel provvedimento impugnato, rispetto alla mancata pronuncia dei giudici di merito su analoga richiesi:a;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 g