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Ordinanza — n. 29260/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for continuability of crimes due to lack of premeditation evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize the continuability of the defendant's crimes. The court found that the subsequent offenses of attempted murder and resistance to a public official were contingent and unpredictable acts stemming from the defendant's flight, rather than a premeditated criminal plan. Consequently, the court ruled that these were autonomous criminal resolutions not meriting the favorable institution of continuability under Article 81 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The court established that continuability requires a premeditated criminal plan, which is absent when subsequent crimes are contingent, unpredictable events arising from the defendant's immediate intent to evade law enforcement.

Parole chiave

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continuity of crimes premeditation requirement Article 81 Penal Code inadmissible appeal autonomous criminal resolutions contingent criminal acts Cassazione Roma tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMRANE ABDRERAHIM nato il 08/08/1989 avverso l'ordinanza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Omrane Abdrerahim, sin dalla consumazione del primo reato (violazione della legge stupefacenti), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi di omicidio (con dolo eventuale) e resistenza a pubblico ufficiale trattandosi di fatti contingenti ed imprevedibili scaturiti dalla volontà dell'imputato di sfuggire ad un controllo da parte dei Carabinieri.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giug