Ordinanza — n. 29258/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO PAOLO nato a ROMA il 15/05/1955 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi, delle pendenze risultanti a carico di Paolo Colosimo e, soprattutto, per l'assenza di un inizio di revisione critica e di qualsiasi forma di risarcimento per gli ingenti danni provocati dal condannato nei confronti delle pubbliche amministrazioni danneggiate;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29258/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione , il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale dal giudice a quo, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO PAOLO nato a ROMA il 15/05/1955 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi, delle pendenze risultanti a carico di Paolo Colosimo e, soprattutto, per l'assenza di un inizio di revisione critica e di qualsiasi forma di risarcimento per gli ingenti danni provocati dal condannato nei confronti delle pubbliche amministrazioni danneggiate;
Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione , il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale dal giudice a quo, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno