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Ordinanza — n. 29256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMBELLI BRUNO nato a RAVENNA il 13/08/1946 avverso la sentenza del 06/04/2022 del GIP TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Bruno Rambelli (originariamente proposto come appello, poi convertito in ricorso per cassazione ai sensi degli artt.593 e 568 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Urbino con sentenza del 6 aprile 2022 ha dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art.660 cod. pen. e gli ha inflitto la pena di euro 100 di ammenda; Rilevato che con l'impugnazione si tende ad una rivalutazione e ad una lettura alternativa degli elementi processuali, già adeguatamente e coerentemente valutati dal Tribunale con il provvedimento impugnato e si insiste, in via subordinata, per l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Bruno Rambelli (originariamente proposto come appello, poi convertito in ricorso per cassazione ai sensi degli artt.593 e 568 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Urbino con sentenza del 6 aprile 2022 ha dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art.660 cod. pen. e gli ha inflitto la pena di euro 100 di ammenda; Rilevato che con l'impugnazione si tende ad una rivalutazione e ad una lettura alternativa degli elementi processuali, già adeguatamente e coerentemente valutati dal Tribunale con il provvedimento impugnato e si insiste, in via subordinata, per l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen.;

Parole chiave

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multe disciplinari sanzioni pecuniarie risarcimento per atto illecito riduzione della multa modalità di calcolo dell'ammenda sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMBELLI BRUNO nato a RAVENNA il 13/08/1946 avverso la sentenza del 06/04/2022 del GIP TRIBUNALE di URBINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Bruno Rambelli (originariamente proposto come appello, poi convertito in ricorso per cassazione ai sensi degli artt.593 e 568 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Urbino con sentenza del 6 aprile 2022 ha dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art.660 cod. pen. e gli ha inflitto la pena di euro 100 di ammenda; Rilevato che con l'impugnazione si tende ad una rivalutazione e ad una lettura alternativa degli elementi processuali, già adeguatamente e coerentemente valutati dal Tribunale con il provvedimento impugnato e si insiste, in via subordinata, per l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen.;

Considerato, quindi, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una differente (ed inammissibile) valutazione del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del Tribunale di Urbino; Rilevato, infine, che la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. è stata motivata dal Tribunale per l'abitualità delle condotte dell'imputato, il quale non si confronta in modo specifico con tale coerente ragionamento svolto dal giudice di merito: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugn