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Ordinanza — n. 29253/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29253/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI ALESSANDRO nato a GARBAGNATE MILANESE il 17/02/1979 avverso l'ordinanza del 30/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Milano, che aveva rigettato la richiesta di Alessandro Barbieri, volta al riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al semestre maturato dal 3 aprile 2021 al 2 ottobre 2021; Rilevato che l'unico motivo dedotto, con cui la difesa lamenta l'errata applicazione dell'art.54 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla valutazione data dal Tribunale all'episodio di natura disciplinare nel quale era stato coinvolto il detenuto (colluttazione con un altro ristretto) e per il quale era stato convocato il consiglio di disciplina del carcere, non è consentito in sede di legittimità, in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti ;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del posto di lavoro distacco di lavoratori licenziamento per motivi economici disdetta per rappresaglia violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro disdetta ingiustificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI ALESSANDRO nato a GARBAGNATE MILANESE il 17/02/1979 avverso l'ordinanza del 30/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Milano, che aveva rigettato la richiesta di Alessandro Barbieri, volta al riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al semestre maturato dal 3 aprile 2021 al 2 ottobre 2021; Rilevato che l'unico motivo dedotto, con cui la difesa lamenta l'errata applicazione dell'art.54 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla valutazione data dal Tribunale all'episodio di natura disciplinare nel quale era stato coinvolto il detenuto (colluttazione con un altro ristretto) e per il quale era stato convocato il consiglio di disciplina del carcere, non è consentito in sede di legittimità, in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti ;

Considerato, altresì, che il Tribunale di sorveglianza -- con motivazione adeguata e non contraddittoria - ha evidenziato che l'infrazione (seppure non particolarmente grave) andava intesa come mancata partecipazione all'opera di rieducazione, condizione necessaria per il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen.; Ritenuto, quindi, che le censure difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma