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Ordinanza — n. 29251/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against expulsion sanction due to lack of specific proof of human treatment risks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal against the Milan Supervision Tribunal's order inadmissible. The appellant argued for a different evaluation of procedural elements regarding his expulsion to Brazil, but the court found his complaints were merely factual and lacked specific evidence. The court ruled that the appellant failed to prove risks of inhuman treatment and that his civil union declaration did not constitute proof of cohabitation under the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. 286/98; The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide specific evidence of risks of inhuman treatment and does not coherently confront the tribunal's reasoning on established facts.

Parole chiave

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expulsion sanction appeal inadmissible procedural review human treatment risk proof civil union cohabitation Italian supervision tribunal integrazione nell'assicurazione disoccupazione integrazione insufficiente attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. 286/98
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVARES DA SILVA MARCUS ANTONIO nato il 14/05/1994 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione; Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Milano che, in particolare, ha osservato che l condannato deve espiare meno di due anni, che egli non ha provato in alcun modo il rischio di trattamenti inumani, cui sarebbe sottoposto se espulso in Brasile (essendosi limitato a produrre uno stampato da internet), che egli è privo di permesso di soggiorno e che la sua dichiarata volontà di unirsi civilmente con un cittadino italiano non costituisce prova della convivenza ai sensi dell'art.19 d.lgs. 286/98;

Ritenuto, quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza e che con i lamentati vizi vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugn