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Ordinanza — n. 29250/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29250/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANEM SHERIF nato il 01/06/1987 avverso l'ordinanza del 07/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano nel respingere l'appello proposto da Ghanenn Sherif avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata in quella nella casa di lavoro per anni uno ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che il predetto si era reso responsabile di varie violazioni delle prescrizioni, nonché della commissione di vari reati proprio durante l'esecuzione della libertà vigilata, dando rilievo tra l'altro alla violazione delle prescrizioni in tema di domicilio ed alla irreperibilità del soggetto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29250/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano con il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di sorveglianza e che - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - tendono ad una differente (ed inammissibile) lettura degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per confermare l'aggravamento della misura di sicurezza; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restrizione di libertà ripristino dello statuto di rifugiato domanda di revisione dell'asilo controllo periodico della detenzione revoca della sospensione condizionale scarcerazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHANEM SHERIF nato il 01/06/1987 avverso l'ordinanza del 07/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano nel respingere l'appello proposto da Ghanenn Sherif avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata in quella nella casa di lavoro per anni uno ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che il predetto si era reso responsabile di varie violazioni delle prescrizioni, nonché della commissione di vari reati proprio durante l'esecuzione della libertà vigilata, dando rilievo tra l'altro alla violazione delle prescrizioni in tema di domicilio ed alla irreperibilità del soggetto;

Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano con il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di sorveglianza e che - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - tendono ad una differente (ed inammissibile) lettura degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per confermare l'aggravamento della misura di sicurezza; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno