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Ordinanza — n. 29247/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO LUIGI nato a NAPOLI il 26/05/1958 avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano nel respingere l'appello proposto da Luigi Giuliano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'esecuzione della libertà vigilata per anni tre (disposta a seguito della sua condanna per associazione di stampo camorristico) ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che l'attuale pericolosità sociale del predetto si desumeva dalla gravità del reato commesso, dalla sua posizione apicale nell'ambito dell'omonimo clan camorristico e della mancanza di qualsia processo di revisione critica rispetto al proprio vissuto criminale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di sorveglianza e che - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per confermare la misura di sicurezza; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa appartenenza a una banda riesame dell'entità pena impunità procedura di revisione penale attitudine all'integrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO LUIGI nato a NAPOLI il 26/05/1958 avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano nel respingere l'appello proposto da Luigi Giuliano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'esecuzione della libertà vigilata per anni tre (disposta a seguito della sua condanna per associazione di stampo camorristico) ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che l'attuale pericolosità sociale del predetto si desumeva dalla gravità del reato commesso, dalla sua posizione apicale nell'ambito dell'omonimo clan camorristico e della mancanza di qualsia processo di revisione critica rispetto al proprio vissuto criminale;

Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di sorveglianza e che - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per confermare la misura di sicurezza; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugn