Ordinanza — n. 29243/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROM KELABI nato il 01/01/1974 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetl:o della richiesta di accertamento della impossibilità ed inesigibilità della collaborazione ex art.58-ter Ord. pen. (con la conseguente declaratoria di inammissibilità della istanza di affidamento in prova avanzata da Krom Kelabi), dando rilievo al fatto che vi era spazio per una attività di collaborazione, essendo rimasti ignoti alcuni dei complici del condannato nell'attività di favoreggiamento della immigrazione clandestina per oltre sessanta cittadini extracomunitari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame, nell'esercizio del potere discrezionale dal giudice di merito, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROM KELABI nato il 01/01/1974 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetl:o della richiesta di accertamento della impossibilità ed inesigibilità della collaborazione ex art.58-ter Ord. pen. (con la conseguente declaratoria di inammissibilità della istanza di affidamento in prova avanzata da Krom Kelabi), dando rilievo al fatto che vi era spazio per una attività di collaborazione, essendo rimasti ignoti alcuni dei complici del condannato nell'attività di favoreggiamento della immigrazione clandestina per oltre sessanta cittadini extracomunitari;
Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Milano, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame, nell'esercizio del potere discrezionale dal giudice di merito, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'8 giugno 2