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Ordinanza — n. 29242/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to sentencing discretion under Penal Code Art. 133.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29242/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by SOLA LARBI inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court in Bologna had correctly applied sentencing discretion under Article 133 of the Penal Code, setting a base sentence reduced for procedural choices. The court ruled that the appellant's attempt to re-evaluate merit elements constituted an inadmissible request for a different substantive assessment.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appellate court's determination of the penalty measure is unassailable in terms of legality if reasoned and not arbitrary, and a general review of the sentence's adequacy suffices without detailed argumentation for reductions below the average statutory penalty.

Parole chiave

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sentencing discretion Penal Code Article 133 inadmissible appeal appellate review procedural reduction legality of sentence court costs adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Ritenuto che, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA LARBI nato il 27/04/1969 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bologna - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la statuizione del primo giudice rispetto al trattamento sanzionatorio osservando, in particolare, che la pena base era stata fissata in misura pari al minimo edittale per la parte detentiva (mesi sei di arresto) ed in misura inferiore alla media edittale quanto a quella pecuniaria (euro tremila), poi ridotta di un terzo per le generiche e di un ulteriore terzo per la scelta del rito, ritenendola adeguata rispetto all'entità del fatto ed alla capacità a delinquere dell'imputato;

Ritenuto che, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);

Considerato, poi, che nel caso venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); Rilevato che il ricorrente - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo con riferimento al trattamento sanzionatorio nel rispetto dei principi fissati dall'art. 133 cod. pen.;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma