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Ordinanza — n. 29240/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29240/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29240/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGA PULLUMB nato il 17/05/1971 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Brescia - in modo adeguato e non contraddittorio - ha respinto i motivi di gravame di Guga Pullumb relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla applicazione della recidiva, dando rilievo al fatto che l'imputato risultava gravato da numerosi precedent; anche specifici, che dimostravano la sua indifferenza rispetto ai provvedimenti dell'autorità e che la recidiva doveva essere confermata alla luce della persistente pericolosità del soggetto desumibile dalla commissione, in un breve arco temporale, di due reati in tema di espulsione e di quattro violazioni della legge stupefacenti;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29240/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Brescia - in modo adeguato e non contraddittorio - ha respinto i motivi di gravame di Guga Pullumb relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla applicazione della recidiva, dando rilievo al fatto che l'imputato risultava gravato da numerosi precedent; anche specifici, che dimostravano la sua indifferenza rispetto ai provvedimenti dell'autorità e che la recidiva doveva essere confermata alla luce della persistente pericolosità del soggetto desumibile dalla commissione, in un breve arco temporale, di due reati in tema di espulsione e di quattro violazioni della legge stupefacenti;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali precedenti penali rilevanti guida recidiva in stato di ebbrezza reato grave di stupefacenti procedura di revisione penale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGA PULLUMB nato il 17/05/1971 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, anzitutto, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Brescia - in modo adeguato e non contraddittorio - ha respinto i motivi di gravame di Guga Pullumb relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla applicazione della recidiva, dando rilievo al fatto che l'imputato risultava gravato da numerosi precedent; anche specifici, che dimostravano la sua indifferenza rispetto ai provvedimenti dell'autorità e che la recidiva doveva essere confermata alla luce della persistente pericolosità del soggetto desumibile dalla commissione, in un breve arco temporale, di due reati in tema di espulsione e di quattro violazioni della legge stupefacenti;

Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che in tale materia il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché - come verificatosi nel caso in esame - non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/D4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826;

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, poi, che rispetto alla recidiva la sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, deo. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secor do cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali;

Considerato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - in realtà vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in R