Ordinanza — n. 29239/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLI STEFANO nato a PESCARA il 17/12/1987 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sussistenza del delitto di ricettazione di targhe di automobili (capo C della rubrica), sia pure ritenendo l'ipotesi lieve, dando rilievo al fatto che le targhe rubate erano state rinvenute nel bagaglio dell'autovettura di Stefano Fusilli, il quale non avendole consegnate immediatamente alla polizia era consapevole della loro possibile provenienza furtiva e ha considerato che egli fosse ragionevolmente pronto ad utilizzarle apponendole alla propria auto, per recarsi nei luoghi dove poi avrebbe utilizzato il materiale incendiario sequestratogli;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, pur lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, il ricorrente intendere pervenire - con riferimento alla contestata ricettazione - ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito già coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Considerato, quanto al secondo motivo, che la prescrizione si sarebbe maturata il giorno 28 dicembre 2022, vale a dire dopo la sentenza impugnata, con la conseguente impossibilità di declaratoria della medesima in ragione della inammissibilità del presente ricorso per le ragioni sopra illustrate (giurisprudenza consolidata di legittimità, risalente a Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLI STEFANO nato a PESCARA il 17/12/1987 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sussistenza del delitto di ricettazione di targhe di automobili (capo C della rubrica), sia pure ritenendo l'ipotesi lieve, dando rilievo al fatto che le targhe rubate erano state rinvenute nel bagaglio dell'autovettura di Stefano Fusilli, il quale non avendole consegnate immediatamente alla polizia era consapevole della loro possibile provenienza furtiva e ha considerato che egli fosse ragionevolmente pronto ad utilizzarle apponendole alla propria auto, per recarsi nei luoghi dove poi avrebbe utilizzato il materiale incendiario sequestratogli;
Rilevato che, pur lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, il ricorrente intendere pervenire - con riferimento alla contestata ricettazione - ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito già coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Considerato, quanto al secondo motivo, che la prescrizione si sarebbe maturata il giorno 28 dicembre 2022, vale a dire dopo la sentenza impugnata, con la conseguente impossibilità di declaratoria della medesima in ragione della inammissibilità del presente ricorso per le ragioni sopra illustrate (giurisprudenza consolidata di legittimità, risalente a Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma dli tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 g