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Ordinanza — n. 29237/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29237/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29237/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPIONE CLAUDIO nato a NOTO il 19/08/1974 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Catania - in modo adeguato e non contraddittorio - ha respinto il motivo di gravame proposto da Claudio Sipione riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, dando rilievo alla circostanza che il fatto oggetto di imputazione non era di minima offensività e che l'imputato risultava gravato da numerosi e gravi precedenti penali;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Catania - in modo adeguato e non contraddittorio - ha respinto il motivo di gravame proposto da Claudio Sipione riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, dando rilievo alla circostanza che il fatto oggetto di imputazione non era di minima offensività e che l'imputato risultava gravato da numerosi e gravi precedenti penali;

Parole chiave

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attenuazione della pena attitudine all'integrazione riabilitazione reiterazione di reati penali assistenza riabilitativa pentito

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIPIONE CLAUDIO nato a NOTO il 19/08/1974 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Catania - in modo adeguato e non contraddittorio - ha respinto il motivo di gravame proposto da Claudio Sipione riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, dando rilievo alla circostanza che il fatto oggetto di imputazione non era di minima offensività e che l'imputato risultava gravato da numerosi e gravi precedenti penali;

Ritenuto che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché - come verificatosi nel caso in esame - non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);

Considerato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando il vizio di motivazione - in realtà vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno