Ordinanza — n. 29235/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAINERO ADRIANO nato a UDINE il 21/05/1966 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE,FAJ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Trieste nel respingere l'appello proposto da Adriano Cainero ha evidenziato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica — che ostava alla concessione delle attenuanti generiche l'assenza di elementi positivi valutabili al riguardo, tenuto conto dei numerosi precedenti penali anche specifici risultanti a carico dell'imputato e per la non estemporaneità delle condotte, mentre ha rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva per i precedenti penali e la personalità insofferente al rispetto delle regole, che non consentivano di formulare una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni ai sensi dell'art.56 1.689/81;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale e tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAINERO ADRIANO nato a UDINE il 21/05/1966 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE,FAJ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Trieste nel respingere l'appello proposto da Adriano Cainero ha evidenziato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica — che ostava alla concessione delle attenuanti generiche l'assenza di elementi positivi valutabili al riguardo, tenuto conto dei numerosi precedenti penali anche specifici risultanti a carico dell'imputato e per la non estemporaneità delle condotte, mentre ha rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva per i precedenti penali e la personalità insofferente al rispetto delle regole, che non consentivano di formulare una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni ai sensi dell'art.56 1.689/81;
Ritenuto , quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che in tale materia il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché — come verificatosi nel caso in esame - non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826;
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale e tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci , in Rom '8 giugno 2023. Il C ns.gliere tnsore D l' O I il Presidente