Italian Court dismisses appeal regarding implicit application of minor offense exemption statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angiolino Bertocchi inadmissible, upholding the lower court's conviction. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code due to the minor nature of the offense, but the appellate court had implicitly rejected this by citing the defendant's prior assault and the time required for identification. The Supreme Court ruled that the lower court's reasoning was sufficient to evaluate the specific circumstances and that the appeal sought an impermissible re-evaluation of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 92 cod. pen.; The absence of prerequisites for a cause of non-punibility may be detected by the trial court through implicit reasoning, provided the judgment contains sufficient elements to derive a comprehensive evaluation of the specific factual scenario.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOCCHI ANGIOLINO nato a REMEDELLO il 04/11/1964 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo:
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); Ritenuto che la sentenza impugnata (che aveva confermato quella di primo grado) non è sul punto censurabile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non levità della condotta facendo riferimento alle offese rivolte da Angiolino Bertocchi ai Carabinieri intervenuti presso il bar dove l'imputato (in evidente stato di ebrezza) aveva già aggredito un avventore ed al tempo (mezz'ora) che si era reso necessario per la sua identificazione; Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente (relative anche alla violazione dell'art.92 cod. pen. ed al vizio di motivazione) tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dalla Corte di appello di Brescia ;
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso' in Roma 1'8