Sentenza — n. 29231/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AOUAJ ABDELMAJID nato il 09/11/1981 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; \ RITENUTO IN IFATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Pescara il giorno 15 ottobre 2019, che aveva dichiarato Aouaj Abdelmajid colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., contestatagli per l'inosservanza all'ordine di presentarsi presso la Questura di Pescara per verificare la regolarità del suo soggiorno in Italia (fatto avvenuto in Pescara il 26 gennaio 2018), con condanna alla pena di mesi due di arresto. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che nulla dimostrava che l'imputato non conoscesse la lingua italiana e che, quindi, egli era consapevole di doversi presentare presso la Questura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen; Sentenza — n. 29231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) , cod. proc. pen. violazione di legge con riferimento all'art.650 cod. pesi. ed il relativo vizio di motivazione, osservando che la giurisprudenza di legittimità esclude la sussistenza del reato contestato, in quanto il procedimento di verifica della posizione sul territorio nazionale dello straniero si conclude con la sottoposizione dello stesso, se irregolare, a procedimento espulsivo, cosicché non vi è alcuno spazio per ulteriori obblighi diversi da quelli previsti dalla normativa sull'immigrazione, tanto più che nel caso in esame l'invito a presentarsi era stato emesso da un agente di polizia e non già dal Questore.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AOUAJ ABDELMAJID nato il 09/11/1981 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; \ RITENUTO IN IFATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Pescara il giorno 15 ottobre 2019, che aveva dichiarato Aouaj Abdelmajid colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., contestatagli per l'inosservanza all'ordine di presentarsi presso la Questura di Pescara per verificare la regolarità del suo soggiorno in Italia (fatto avvenuto in Pescara il 26 gennaio 2018), con condanna alla pena di mesi due di arresto. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che nulla dimostrava che l'imputato non conoscesse la lingua italiana e che, quindi, egli era consapevole di doversi presentare presso la Questura.
2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo ciell'avv. Antonio Di Matteo, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen. violazione di legge con riferimento all'art.650 cod. pesi. ed il relativo vizio di motivazione, osservando che la giurisprudenza di legittimità esclude la sussistenza del reato contestato, in quanto il procedimento di verifica della posizione sul territorio nazionale dello straniero si conclude con la sottoposizione dello stesso, se irregolare, a procedimento espulsivo, cosicché non vi è alcuno spazio per ulteriori obblighi diversi da quelli previsti dalla normativa sull'immigrazione, tanto più che nel caso in esame l'invito a presentarsi era stato emesso da un agente di polizia e non già dal Questore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. 2.Questa Corte ha ripetutamente affermato che non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso l'Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita in materia dall'art. 14 d.lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 non possono essere surrogati da altri atti (Sez. 1, Sentenza n. 48270 del 23/10/2014, dep. 2014, Rv. 261266 - 01); lo straniero è persona indiziata del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286 del 1998 e tale qualità è incompatibile con ingiunzioni passibili di ulteriori sanzioni penali (Sez. 1 - , Sentenza n. 9890 del 05/02/2021, Rv. 280676 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12923 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 259542).
3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annulla senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Così deciso, in R