Ordinanza — n. 29230/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONSOLE SCIPIONE nato a BARI il 01/11/1970 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F"OSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari nel respingere l'appello proposto da Scipione Loconsole ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che per la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato (violazione dell'art.75, comrna secondo, d.lgs. 159/2011) è sufficiente il dolo generico (vale a dire la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla condizione di sorvegliato speciale) e che, nella fattispecie, mancava qualsiasi prova della effettiva impossibilità per l'imputato di recarsi presso il commissariato di P.S. di Modugno nella giornata dell' 8 gennaio 2017, tenuto anche conto che tale condizione non emergeva dalla documentazione prodotta dalla difesa e che egli avrebbe potuto, comunque, avvertire le forze di polizia di non essere in grado di apporre la firma al fine di non incorrere nelle relative conseguenze di carattere penale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29230/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale e tendono ad una differente (ed inammissibile') valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONSOLE SCIPIONE nato a BARI il 01/11/1970 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F"OSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari nel respingere l'appello proposto da Scipione Loconsole ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che per la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato (violazione dell'art.75, comrna secondo, d.lgs. 159/2011) è sufficiente il dolo generico (vale a dire la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla condizione di sorvegliato speciale) e che, nella fattispecie, mancava qualsiasi prova della effettiva impossibilità per l'imputato di recarsi presso il commissariato di P.S. di Modugno nella giornata dell' 8 gennaio 2017, tenuto anche conto che tale condizione non emergeva dalla documentazione prodotta dalla difesa e che egli avrebbe potuto, comunque, avvertire le forze di polizia di non essere in grado di apporre la firma al fine di non incorrere nelle relative conseguenze di carattere penale;
Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale e tendono ad una differente (ed inammissibile') valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugn