Italian court dismisses appeal against probation denial due to lack of remorse and prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had rejected the request for home detention due to the appellant's lack of remorse, prior criminal record, and mafia-related preventive measures. The court found the appellant's arguments insufficient as they merely demanded a different discretionary evaluation without addressing the specific reasons for the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal's refusal of alternative measures is inadmissible if the appellant fails to provide specific grounds challenging the court's discretionary assessment of remorse and criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA DENARO MARIO nato a CASTELVETRANO il 21/07/1952 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di affidamento in prova (con ammissione alla detenzione domiciliare) per la assenza di qualsiasi ravvedimento, da parte di Mario Messina Denaro, rispetto al reato commesso in relazione al quale egli mantiene un atteggiamento vittimistico, nonché per i suoi precedenti penali e per la sua sottoposizione a misura di prevenzione per mafia;
Rilevato che, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale dal giudice a quo, chiedendo, in realtà„ una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno 2023.