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Ordinanza — n. 29227/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29227/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZELLA ANNA nato a NAPOLI 11 11/12/1987 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad Anna Cozzella, con sentenza pronunciata il 28 aprile 2022 dal medesimo Tribunale, a causa del mancato versamento (cui era subordinata la predetta sospensione) della somma di euro 403, in favore della parte civile, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; Ritenuto, in particolare, che il giudice dell'esecuzione - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha osservato che la condannata non aveva dedotto nulla circa la sussistenza di condizioni economiche che le avevano impedito di provvedere all'adempimento dell'obbligazione in favore della parte civile, tanto più che nel corso della udienza in camera di consiglio il difensore si era semplicemente rimesso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, quindi, che le censure della ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dal giudice dell'esecuzione e tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sostegno finanziario ristrettezza finanziaria indigenza finanziaria condanna al pagamento pecuniario pena pecuniaria sospesa dilazione di pagamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZELLA ANNA nato a NAPOLI 11 11/12/1987 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad Anna Cozzella, con sentenza pronunciata il 28 aprile 2022 dal medesimo Tribunale, a causa del mancato versamento (cui era subordinata la predetta sospensione) della somma di euro 403, in favore della parte civile, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; Ritenuto, in particolare, che il giudice dell'esecuzione - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha osservato che la condannata non aveva dedotto nulla circa la sussistenza di condizioni economiche che le avevano impedito di provvedere all'adempimento dell'obbligazione in favore della parte civile, tanto più che nel corso della udienza in camera di consiglio il difensore si era semplicemente rimesso;

Rilevato, quindi, che le censure della ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dal giudice dell'esecuzione e tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giug