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Ordinanza — n. 29226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMILO GLORIA IGLESIA nato il 05/12/1943 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova (con ammissione della condannata alla detenzione domiciliare) tenuto conto della assenza di qualsiasi ravvedimento rispetto ai gravi reati commessi (usura in danno di connazionali filippini) da Rannilo Gloria Iglesia e della mancanza di qualsiasi attività di natura riparatoria in favore delle vittime;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione, la ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito, chiedendo in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato attitudine all'integrazione restituzione dell'assistenza sociale assistenza riabilitativa ricongiungimento familiare differito restituzione in pristino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMILO GLORIA IGLESIA nato il 05/12/1943 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova (con ammissione della condannata alla detenzione domiciliare) tenuto conto della assenza di qualsiasi ravvedimento rispetto ai gravi reati commessi (usura in danno di connazionali filippini) da Rannilo Gloria Iglesia e della mancanza di qualsiasi attività di natura riparatoria in favore delle vittime;

Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione, la ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito, chiedendo in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno