Ordinanza — n. 29223/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDAOUI ABDELAZIZ nato il 21/04/1981 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato av\pdo alle parti; la relazione -svolta dal Consigliere UGO BELLIaU, 1.MAHDAOUI Abdelaziz ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, all'esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gravame, rideterminava la pena nei confronti del ricorrente in anni quattro di reclusione ed euro 17.334 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupe- facente in concorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29223/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDAOUI ABDELAZIZ nato il 21/04/1981 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato av\pdo alle parti; la relazione -svolta dal Consigliere UGO BELLIaU,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.MAHDAOUI Abdelaziz ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, all'esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gravame, rideterminava la pena nei confronti del ricorrente in anni quattro di reclusione ed euro 17.334 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupe- facente in concorso.
2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione alla qualifica- zione giuridica dei fatti reato lamentando la mancata qualificazione ai sensi dell'art73 comma 5 dpr 309/90.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall'altra ha com- portato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (sez.3, 15.6.2016, Dantese Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825).
4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere es