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Ordinanza — n. 29216/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal sentence for refusal of alcohol tests and increases penalty for recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Piccolo inadmissible regarding his conviction for refusing alcohol tests and the subsequent sentence increase. The lower court had applied a minor penalty increase based on recidivism, which the appellant contested. The Court ruled that the sentencing discretion was properly exercised as the penalty remained near the statutory minimum, rendering the appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The determination of a criminal sentence within statutory limits is a discretionary power of the trial judge that is unchallengeable when applied near the minimum, requiring only general expressions of adequacy and equity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion minimum recidivism penalty increase refusal medical tests procedural law Italy infrazione al codice della strada guida in stato di ebbrezza qualificata commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.ii
sez. 4, n. 21294, Serratore
(così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv.
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro
sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv.
sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso
256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv.
sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro
le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a BRA il 21/07/1979 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.PICCOLO Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto colpe- vole del reato di rifiuto a sottoporsi agli esami clinici ai fini dell'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione da sostanze stupefacenti a seguito di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000 di ammenda 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio anche in rela- zione all'aumento per la continuazione.

3. Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congruamente evidenziato le ragioni che lo hanno condotto a indicare la misura del trattamento sanzionatorio e in particolare ad applicare un aumento di gg.1 di arresto ed euro 300 di ammenda a titolo di continuazione. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

Con tale giurisprudenza la parte ricorrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata attestata su para- digmi minimi e percentualmente modesto è anche l'aumento per la continuazione tenuto conto, come evidenziato dal giudice di appello, del disvalore complessivo della condotta realizzata.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.ii

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere esten