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Ordinanza — n. 29215/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29215/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALON ALBERTO nato a ANGERA il 27/05/1981 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.PASQUALON Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Mi- lano che confermava la decisione del Tribunale di Varese che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti grave eccesso di velocità infrazione al codice della strada guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALON ALBERTO nato a ANGERA il 27/05/1981 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.PASQUALON Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Mi- lano che confermava la decisione del Tribunale di Varese che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio.

3. Con sintetica ma adeguata motivazione il giudice di appello ha congrua- mente evidenziato le ragioni che lo hanno condotto a fissare la pena in misura di mesi due di arresto e euro mille di multa, che si pone nel range medio basso della forchetta edittale (da giorni 15 a mesi sei). Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

Con tale giurisprudenza la parte ricorrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata attestata su para- digmi medio minimi e il giudice ha altresì evidenziato le ragioni per cui non aveva inteso applicare il minimo, laddove il grado di ebbrezza alcolica era tutt'altro tra- scurabile nell'ambito della soglia di riferimento.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere e