Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the Brescia Court of Appeal's confirmation of a theft conviction inadmissible. The appellant argued for a violation of law and motivational defects regarding the theft committed inside a moving vehicle. The court rejected these claims as generic and lacking the necessary critical analysis of the lower court's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of a specific critical analysis of the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTI SERGIO nato a ARTOGNE il 13/03/1965 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Cotti Sergio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ad una serie di furti a seguito di riunione di procedimenti (furti di auto- vetture, furto di una bicicletta in luogo di privata dimora, di un telefonino all'in- terno di mezzo di trasporto, di bottiglie all'interno di esercizio commerciale).
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità in relazione alla ipotesi del furto consumato all'interno di mezzo di trasporto.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre