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Ordinanza — n. 29209/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29209/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPORITO GIUSEPPE nato a PIRAINO il 02/03/1964 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.SAPORITO Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti, ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa, previo giudizio di valenza tra circostanze di segno contrario, in relazione alla sottrazione di gas metano alla società di distribu- zione all'abitazione dallo stesso utilizzata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29209/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Al contempo la sentenza impugnata ha dato altresì contezza della mancata allegazione dell'intervenuto pagamento della fornitura in ragione della manomissione del contatore e della non riferibilità dei pagamenti eseguiti dalla madre del ri- corrente al periodo oggetto di contestazione. Sul punto le censure risultano in fatto e inosservanti del principio di autosufficienza del ricorso per cassa- zione.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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apparecchi a gas distribuzione del gas gas di combustione spreco alimentare sottrazione di un contributo gas naturale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPORITO GIUSEPPE nato a PIRAINO il 02/03/1964 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.SAPORITO Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti, ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa, previo giudizio di valenza tra circostanze di segno contrario, in relazione alla sottrazione di gas metano alla società di distribu- zione all'abitazione dallo stesso utilizzata.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove da un lato non risultava provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in relazione alla materialità dei fatti, che potevano essere stati commessi da terzi, nonché non era stata considerata né verificata la regolarità dei pagamenti eseguiti dal genitore del ricorrente e il fatto che il contatore, aggettando sulla pub- blica via, poteva essere stato manipolato da terzi.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di fornitura attuata mediante l'allaccio abusivo, ovvero mediante manomissione del tubo di adduzione integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguata- mente rappresentati dalle acquisizioni assunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero colui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440) Sul punto il giudice distrettuale ha fornito congrua e logica mo- tivazione, laddove l'imputato era l'unico ad avere interesse a d operare la manomissione in quanto utilizzatore dell'abitazione fornita dal servizio, lad- dove l'altra abitazione interessata non risultava occupata.

Al contempo la sentenza impugnata ha dato altresì contezza della mancata allegazione dell'intervenuto pagamento della fornitura in ragione della manomissione del contatore e della non riferibilità dei pagamenti eseguiti dalla madre del ri- corrente al periodo oggetto di contestazione. Sul punto le censure risultano in fatto e inosservanti del principio di autosufficienza del ricorso per cassa- zione.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere est