Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and manifestly unfounded arguments against first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning contradicted previous proceedings where he was found not criminally liable due to mental defects or substance dependency. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting that the first-instance judgment was logically coherent and based on expert testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic grounds or manifestly unfounded arguments are inadmissible when the lower court's decision is logically sound and supported by evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINO ANDREA nato a PRATO il 27/07/1988 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
1.Cesarino Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confer- mato la decisione del Tribunale di Firenze che lo aveva riconosciuto colpevole di alcuni episodi di furto tentato e consumato all'interno di edifici destinati a servizi pubblici in Sesto Fiorentino in arco di tempo limitato e, con il riconoscimento della attenuante del vizio parziale di mente ritenuta equivalente alla circostanza aggra- vante dell'effrazione e della recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 750 di multa. 2.Avverso la sentenza ricorre il Cesarino; assume la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove ha escluso il difetto di imputabilità del prevenuto per vizio totale di mente in contrasto con gli esiti di altri procedi- menti per fatti commessi in epoca coeva in relazione ai quali era stato affermato il difetto di imputabilità per dipendenza da stupefacenti e ludopatia. 3.1 motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili in quanto generici, in fatto e manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità.
Le censure concer- nenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomen- tativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti so- stanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di appello. I motivi inoltre non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e per- tanto immune da vizi di legittimità, in quanto il giudice distrettuale e ancor prima il giudice di primo grado hanno valorizzato le conclusioni del perito nominato for- nendo adeguato percorso logico delle ragioni per cui hanno escluso il difetto di imputabilità tenendo altresì conto dei discordanti giudizi espressi in altri procedi- menti e delle valutazioni peritali espresse nel presente procedimento.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere este