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Ordinanza — n. 29198/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29198/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDA FLORENC nato il 24/08/1995 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.DEDA Florenc ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di L'Aquila, esclusa la recidiva in quanto non contestata, rideterminava la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al furto di energia elettrica operato all'interno di appartamento preso in locazione, con l'aggravante della violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni furto d'uso delitto contro i beni eccezione di non uso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDA FLORENC nato il 24/08/1995 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.DEDA Florenc ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di L'Aquila, esclusa la recidiva in quanto non contestata, rideterminava la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al furto di energia elettrica operato all'interno di appartamento preso in locazione, con l'aggravante della violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione alla sussistenza del reato laddove da un lato non risultava provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in relazione alla materialità dei fatti, che potevano essere stati commessi da terzi, risultando essere IO stessa la mero utilizzatore dell'immobile.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione, integra il reato di furto aggravato in presenza di tutti gli elementi fattuali, adeguatamente rappresentati dalle testimonianze assunte, non essendo necessario che chi abbia operato l'allaccio sia il proprietario esclusivo dell'immobile, ovvero co- lui che ha operato materialmente l'allaccio, essendo sufficiente che ne sia l'utilizzatore consapevole (sez.5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440), laddove le contestazioni alla pronuncia di merito si appalesano del tutto generiche, in fatto e altresì prive di autosufficienza laddove pro- spettano che il ricorrente non fosse l'esclusivo utilizzatore della porzione di immobile preso in locazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'os- servanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere est