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Ordinanza — n. 29194/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29194/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIM OUAHID nato a BIELLA il 06/04/1994 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av\fio alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Naim Ouahid ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino, in data 10 maggio 2022, ha ridotto la pena, irrogata dal Tribunale di Biella con la pronuncia di condanna emessa in data 21 settembre 2018, in mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, in virtù dell'accordo intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ad ulteriori motivi di appello, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., poiché al fine di trarne profitto, poneva in essere atti idonei e diretti in modo inequivoco a sottrarre e ad impossessarsi delle cose mobili prelevate dagli scaffali dell'esercizio commerciale Esselunga, senza che l'evento si compisse per fattori indipendenti dalla sua volontà e, cioè, per l'intervento del personale dell'attività commerciale che si avvedeva di ciò che stava accadendo, contestata risulta altresì la recidiva specifica reiterata infra-quinquennale; fatto commesso in data 5 marzo 2015.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29194/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso si poggia su un unico profilo di censura: in particolare, il ricorrente si duole della mancanza ed illogicità di motivazione in ordine all'esclusione della declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto delitto d'omissione mancata attuazione degli accordi illeciti reato impossibile tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso si poggia su un unico profilo di censura: in particolare, il ricorrente si duole della mancanza ed illogicità di motivazione in ordine all'esclusione della declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIM OUAHID nato a BIELLA il 06/04/1994 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato av\fio alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Naim Ouahid ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino, in data 10 maggio 2022, ha ridotto la pena, irrogata dal Tribunale di Biella con la pronuncia di condanna emessa in data 21 settembre 2018, in mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, in virtù dell'accordo intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ad ulteriori motivi di appello, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., poiché al fine di trarne profitto, poneva in essere atti idonei e diretti in modo inequivoco a sottrarre e ad impossessarsi delle cose mobili prelevate dagli scaffali dell'esercizio commerciale Esselunga, senza che l'evento si compisse per fattori indipendenti dalla sua volontà e, cioè, per l'intervento del personale dell'attività commerciale che si avvedeva di ciò che stava accadendo, contestata risulta altresì la recidiva specifica reiterata infra-quinquennale; fatto commesso in data 5 marzo 2015.

2. Il ricorso si poggia su un unico profilo di censura: in particolare, il ricorrente si duole della mancanza ed illogicità di motivazione in ordine all'esclusione della declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, sent. n. 4157/2018, non mass.) avendo il difensore munito di procura speciale dichiarato di rinunciare ai motivi di appello insistendo solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordava. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/04/23 Il Consigliere estensore