Ordinanza — n. 28995/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA SALVATORE nato a NAPOLI 11 13/11/1976 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Miranda avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce un tema di giudizio, quello relativo alla applicabilità dell'art 131 bis cp, mai prospettato innanzi alla Corte del merito e peraltro dedotto in termini talmente generici e apodittici (senza alcuna puntuale e argomentata descrizione delle coordinate in fatto cristallizzate dalle decisione di merito da valorizzare nell'ottica della causa di non punibilità rivendicata) sul piano della tenuità dell'offesa tali da precludere pregiudizialmente ogni possibile valutazione in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA SALVATORE nato a NAPOLI 11 13/11/1976 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Miranda avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce un tema di giudizio, quello relativo alla applicabilità dell'art 131 bis cp, mai prospettato innanzi alla Corte del merito e peraltro dedotto in termini talmente generici e apodittici (senza alcuna puntuale e argomentata descrizione delle coordinate in fatto cristallizzate dalle decisione di merito da valorizzare nell'ottica della causa di non punibilità rivendicata) sul piano della tenuità dell'offesa tali da precludere pregiudizialmente ogni possibile valutazione in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.