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Ordinanza — n. 28994/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28994/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVACIU FLORIN nato il 06/04/1998 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Florin Covaciu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la sentenza impugnata in relazione alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle generiche malgrado la relativa valutazione di merito resa su tali punti si sottragga a qualsivoglia utile censura prospettabile in sede di legittimità perchè sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28994/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione proporzionalità della pena modifica della sentenza sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVACIU FLORIN nato il 06/04/1998 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Florin Covaciu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta la sentenza impugnata in relazione alla determinazione del trattamento punitivo e al mancato riconoscimento delle generiche malgrado la relativa valutazione di merito resa su tali punti si sottragga a qualsivoglia utile censura prospettabile in sede di legittimità perchè sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.