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Ordinanza — n. 28992/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28992/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PACE IGNAZIO nato a BARLETTA il 20/11/1978 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ignazio Di Pace avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente Ma riconoscimento della recidiva e, a caduta) al giudizio di equivalenza reso con le generiche parimenti riconosciute quando la sentenza impugnata risulta sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica, oltre che giuridicamente corretta tale da rendere la relativa valutazione - diretta a segnalare, alla luce di puntuali coordinate in diritto, la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei numerosi e anche recenti precedenti del prevenuto- immune da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione motivazione sufficiente procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PACE IGNAZIO nato a BARLETTA il 20/11/1978 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ignazio Di Pace avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente Ma riconoscimento della recidiva e, a caduta) al giudizio di equivalenza reso con le generiche parimenti riconosciute quando la sentenza impugnata risulta sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica, oltre che giuridicamente corretta tale da rendere la relativa valutazione - diretta a segnalare, alla luce di puntuali coordinate in diritto, la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei numerosi e anche recenti precedenti del prevenuto- immune da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023