Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28990/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28990/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a MALETTO il 06/03/1946 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie con riguardo, in particolare, al giudizio di responsabilità (si vedano le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la posizione di custode del ricorrente e le ragioni di deterioramento dell'area sottoposto a sequestro, il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'azione illecita sotto i diversi versanti considerati dalla fattispecie di riferimento); alla negata applicazione del disposto dell'ad 131 bis cp in ragione non solo della abitualità ostativa ( correttamente ritenuta per la natura dei precedenti del prevenuto), ma anche per la intrinseca gravità della condotta a giudizio; alla conferma della recidiva, ritenuta alla luce di una motivazione sufficiente e non illogica e all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la crescente pericolosità del Russo resa sintomatica dal fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione riesame della curatela motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a MALETTO il 06/03/1946 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie con riguardo, in particolare, al giudizio di responsabilità (si vedano le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la posizione di custode del ricorrente e le ragioni di deterioramento dell'area sottoposto a sequestro, il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'azione illecita sotto i diversi versanti considerati dalla fattispecie di riferimento); alla negata applicazione del disposto dell'ad 131 bis cp in ragione non solo della abitualità ostativa ( correttamente ritenuta per la natura dei precedenti del prevenuto), ma anche per la intrinseca gravità della condotta a giudizio; alla conferma della recidiva, ritenuta alla luce di una motivazione sufficiente e non illogica e all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la crescente pericolosità del Russo resa sintomatica dal fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno