Ordinanza — n. 28990/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a MALETTO il 06/03/1946 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie con riguardo, in particolare, al giudizio di responsabilità (si vedano le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la posizione di custode del ricorrente e le ragioni di deterioramento dell'area sottoposto a sequestro, il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'azione illecita sotto i diversi versanti considerati dalla fattispecie di riferimento); alla negata applicazione del disposto dell'ad 131 bis cp in ragione non solo della abitualità ostativa ( correttamente ritenuta per la natura dei precedenti del prevenuto), ma anche per la intrinseca gravità della condotta a giudizio; alla conferma della recidiva, ritenuta alla luce di una motivazione sufficiente e non illogica e all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la crescente pericolosità del Russo resa sintomatica dal fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a MALETTO il 06/03/1946 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie con riguardo, in particolare, al giudizio di responsabilità (si vedano le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la posizione di custode del ricorrente e le ragioni di deterioramento dell'area sottoposto a sequestro, il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'azione illecita sotto i diversi versanti considerati dalla fattispecie di riferimento); alla negata applicazione del disposto dell'ad 131 bis cp in ragione non solo della abitualità ostativa ( correttamente ritenuta per la natura dei precedenti del prevenuto), ma anche per la intrinseca gravità della condotta a giudizio; alla conferma della recidiva, ritenuta alla luce di una motivazione sufficiente e non illogica e all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la crescente pericolosità del Russo resa sintomatica dal fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno