Ordinanza — n. 28989/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO SALVATORE nato a PICERNO il 09/11/1971 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Buono avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura quanto alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione puntualmente sclusa dalla Corte del merito alla luce della espressamente ritenuta, seppur disapplicata in punto di commisurazione della pena, rediva, in quanto tale ostativa all'intervenuto decorso del termine utile alla rivendicata prescrizione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28989/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO SALVATORE nato a PICERNO il 09/11/1971 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Buono avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura quanto alla intervenuta estinzione del reato per prescrizione puntualmente sclusa dalla Corte del merito alla luce della espressamente ritenuta, seppur disapplicata in punto di commisurazione della pena, rediva, in quanto tale ostativa all'intervenuto decorso del termine utile alla rivendicata prescrizione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.