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Ordinanza — n. 28988/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already properly addressed by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ignazio Stracquadanio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined the arguments regarding the alleged theft and the specific offensiveness of the defendant's conduct. The Supreme Court upheld this decision because the appellant's new claims were merely repetitions of issues that had been correctly resolved with proper legal reasoning by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if the contested points have already been adequately examined and rejected with correct legal arguments by the court of first instance, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments judicial economy principle false accusation procedural dismissal abbandono del procedimento per truffa falsa testimonianza reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACQUADANIO IGNAZIO nato a GELA il 09/01/1985 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ignazio Stracquadanio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, mettendo in luce gli artifizi posti in essere dal ricorrente contestualmente alla falsa denunzia di furto concretante l'odierna regiudicanda, ha, con linearità logica, riscontrato la specifica offensività da ascrivere alla condotta contestata, destinata a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla previsione di cui all'ad 367 cp, senza incorrere in alcun vizio di motivazione nè in una travisata lettura delle emergenze acquisite; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023